Chiedere l'applicazione di agevolazioni relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU)

Descrizione

Chiedere l'applicazione di agevolazioni relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU)

Il Comune ha previsto l'applicazione di aliquote agevolate se si dispone di un immobile:

  • storico, inagibile o inabitabile
  • in comodato d'uso gratuito
  • a canone concordato
  • assimilati ad abitazione principale di anziano o disabile.

Approfondimenti

La base imponibile è ridotta del 50% (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747):

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10
     
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
    Sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili che si trovano in una situazione di degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma solo con un intervento di ristrutturazione edilizia o urbanistica, di restauro o di risanamento conservativo, ad esempio: fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente. La condizione di inagibilità o inabitabilità dichiarata verrà accertata dall'ufficio tecnico comunale con apposita perizia a carico del proprietario. 

Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione o di demolizione e mai con interventi di manutenzione.

Per usufruire di questa agevolazione occorre presentare una dichiarazione.

L’immobile concesso in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado beneficia di una duplice agevolazione IMU, in presenza dei requisiti:

  • agevolazione statale: prevede una base imponibile ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, comma 747).
     
  • agevolazione comunale: prevede un’aliquota agevolata pari al 7 ‰ per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito (Deliberazione di Consiglio Comunale 28/04/2022, n. 24).

Per ulteriori informazioni, consulta la guida informativa

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Per usufruire di questa agevolazione è necessario essere in possesso di un contratto a canone concordato stipulato in conformità ai parametri dell'accordo locale quadro per i comuni dell'Ambito di Carate Brianza. 

Per usufruire di questa agevolazione occorre presentare una dichiarazione.

L’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente è comunque considerata abitazione principale. Non viene considerata abitazione principale se la stessa unità immobiliare viene concessa in locazione (Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria). 

In presenza di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare, salvo quanto disposto dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, art. 18, com. 8

Per usufruire di questa agevolazione occorre presentare una dichiarazione.

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