Descrizione
La carta di identità elettronica (CIE) è l'evoluzione del documento di identità in versione cartacea: è il documento personale che attesta in modo certo l'identità del cittadino sia in Italia che all’estero.
La carta di identità elettronica (Decreto ministeriale 23/12/2015, art. 3):
- è realizzata in materiale plastico
- ha le dimensioni di una carta di credito
- è caratterizzata da sofisticati elementi di sicurezza e da un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.
Rispetto alla tradizionale carta d'identità cartacea, quella elettronica:
- riporta il codice fiscale del proprietario
- contiene le impronte digitali del proprietario
- può essere usata per accedere ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito www.cartaidentita.interno.gov.it.
Approfondimenti
La validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento. In particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo:
- tre anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età
- cinque anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni.
Per i maggiorenni ha una validità massima di dieci anni, pertanto scade dopo nove anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.
La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.
La CIE può essere chiesta presso il proprio Comune di residenza o di dimora.
I cittadini iscritti all'AIRE possono chiederla la presso i consolati.
Non è previsto il rilascio della CIE ai cittadini comunitari ed extracomunitari non residenti in Italia.
Per ottenere la carta d'identità elettronica occorre effettuare la prenotazione dell'appuntamento sul portale Agenda online.
Per i cittadini italiani la carta di identità ha lo stesso valore del passaporto, se usata per espatriare nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi coi quali esistono appositi accordi (Paesi dell'Area Schengen). In particolare:
- per i cittadini italiani maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto
- per i cittadini italiani minorenni o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o con il nulla osta del giudice tutelare
- per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia la carta d’identità non è valida per l’espatrio.
Sulla carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura "non valida per l'espatrio".
È buona regola, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi sui documenti chiesti per l’ingresso, accedendo al sito del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it.
Il documento può essere rilasciato fin dalla nascita.
Per i cittadini italiani minorenni la carta di identità può essere rilasciata valida per l’espatrio, se vi è l’assenso di entrambi i genitori. Se manca l'assenso di uno dei genitori, occorre il nulla osta del giudice tutelare. Se il genitore esercita in modo esclusivo la potestà genitoriale (vedovo/a oppure il bambino è stato riconosciuto solo dal padre o dalla madre), non necessita del nulla osta (Legge 21/11/1967, n. 1185, art. 3, com. b). L'autorizzazione del giudice tutelare non occorre per i genitori naturali conviventi.
La carta d'identità rilasciata a cittadini minorenni deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Tutti i cittadini minorenni, per viaggiare, devono possedere un documento personale valido per l'espatrio: il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio.
Fino al compimento dei 14 anni, i minori italiani possono espatriare solo se:
- accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (ad esempio il tutore esercente la potestà genitoriale). In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore
- affidati a un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno da compilare in Questura
- affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale a un ente (ad esempio la compagnia aerea, la scuola) da compilare in Questura.
Compiuti i 14 anni, i minori italiani possono viaggiare senza accompagnatori.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.
Se un cittadino perde la CIE deve sporgere regolare denuncia presso le forze dell’ordine e contattare il servizio di supporto del Ministero dell'Interno per far bloccare il suo documento.
La domanda di rilascio della nuova CIE deve essere presentata sempre presso il proprio Comune di residenza o dimora.
Le persone che non possono presentarsi personalmente in Comune possono contattare direttamente l'ufficio competente.
La carta d’identità cartacea può essere ancora rilasciata qualora ci si trovi nella necessità di rinnovare con estrema urgenza il proprio documento scaduto in presenza di imminente partenza documentata da titolo un titolo di viaggio.
La carta d’identità può essere rilasciata ancora in forma cartacea anche ai residenti iscritti all’AIRE e nella eventualità, accertata e valutata esclusivamente dagli uffici, di problemi tecnici nella trasmissione dei dati al Ministero.
La Circolare ministeriale 16/07/2019, n. 9 ha precisato che è possibile utilizzare la ricevuta della domanda per il rilascio della carta di identità elettronica come documento di riconoscimento in occasione di:
- gravi motivi di salute (imminente ricovero documentato da prescrizioni mediche)
- imminenti esami, concorsi o gare pubbliche (con iscrizione documentata).