Chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito di accertamento

Chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito di accertamento

I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.

Le dilazioni dei pagamenti sono regolamentate dal "Regolamento generale delle entrate comunali, ordinarie e tributarie, e della riscossione coattiva", art. 27.

Il regolamento prevede che per i debiti di natura tributaria, il responsabile del singolo tributo può concedere delle dilazioni in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata. 
La dilazione può essere disposta sulla base delle leggi e dei regolamenti locali che disciplinano ogni singolo tributo. 

La dilazione del tributo può essere applicata in presenza delle seguenti condizioni. 

  • comprovata situazione di difficoltà economica temporanea e obiettiva
  • insussistenza di morosità interruttive della dilazione, definite nel Regolamento delle entrate vigente al momento del loro verificarsi. 
    Questo requisito riguarda anche le entrate di carattere patrimoniale, relative a precedenti rateizzazioni nell'ultimo quindicennio, calcolato a ritroso dalla data in cui viene formulata l'istanza
  • durata massima di 36 mesi
  • applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura del tasso di interesse legale, ragguagliato a zero se negativo, che resta fisso per l’intera durata della dilazione nella misura determinata al momento in cui viene emesso il provvedimento che la concede.

La rateizzazione delle somme dovute viene erogata secondo il seguente schema (Legge 27/12/2019, n. 160):

  • fino a 100,00 €, nessuna rateizzazione
  • da 100,01 € a 500,00 €, fino a 3 rate mensili
  • da 500,01 € a 1.000,00 €, fino a 6 rate mensili
  • da 1.000,01 € a 2.000,00 €, fino a 12 rate mensili
  • da 2.000,01 € a 4.000,00 €, fino a 18 rate mensili
  • da 4.000,01 € a 6.000,00 €, fino a 24 rate mensili 
  • oltre 6.000,01 € fino a 36 rate mensili.

In caso di mancato pagamento di due rate nell'arco di sei mesi, anche non consecutive, è prevista la decadenza della dilazione con riscossione immediata e automatica in un'unica soluzione, senza possibilità di rateizzazione

La domanda deve essere completa della documentazione necessaria a comprovare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica.

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Ultimo aggiornamento: 16/05/2023 07:44.20